Emergenza Coronavirus

Scadenza prorogate per legge

di Biagio Mazzeo (magistrato)

Mentre scrivo queste note, l’emergenza dovuta al propagarsi del virus denominato Covid19 non accenna minimamente ad attenuarsi. Dal canto loro, governo ed enti territoriali sembrano fare a gara per legiferare, con provvedimenti sempre più restrittivi, che limitano la circolazione delle persone e dispongono la chiusura di tutte le attività umane non indispensabili.

Come ovvia conseguenza, si verifica l’impossibilità di svolgere le normali pratiche amministrative, quali il rinnovo di licenze o di documenti d’identità in scadenza.  Chiaramente, si tratta di uno solo dei tanti disagi derivanti dalle disposizioni vigenti, che limitano la mobilità delle persone, se non per comprovate ragioni di lavoro (per le attività non sospese), di salute o di approvvigionamento familiare.

Occorre anche aggiungere che il problema della scadenza delle licenze, nella materia delle armi (che è quella di cui ci interessa occuparci), assume un rilievo tutto sommato trascurabile quando si tratta di licenze che consentono lo svolgimento di attività ludiche, come caccia e tiro a segno.

Tali attività – a prescindere dal fatto che in questa fase dell’anno la caccia è normalmente sospesa – sarebbero comunque escluse a causa del divieto di lasciare le proprie case per ragioni diverse da quelle sopra elencate e della conseguente chiusura forzata di tutti i poligoni di tiro.

Il problema diventa, invece, molto più pressante per i titolari di una licenza di polizia in materia di armi, che costituisce uno strumento di lavoro o un’effettiva necessità (per esempio, nel caso di titolari di licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale o nel caso delle guardie particolari giurate).

Il fatto di non potere uscire di casa per svolgere tutte le pratiche connesse al rinnovo della licenza, la chiusura della maggior parte degli uffici (che restano aperti solo per un limitato numero di attività ritenute non sospendibili) e degli studi medici, costringe il titolare ad attendere inerte la scadenza del titolo, con gli intuibili effetti (ad esempio, la GPG non potrebbe più prestare servizio armato).

Il problema riguarda, certamente, anche la vasta platea di titolari di licenze di fabbricazione, commercio, riparazione di armi comuni e da guerra e, in poche parole, tutta la filiera produttiva di armi destinate al commercio interno, all’esportazione o alle forniture militari.

Fortunatamente, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto la proroga ope legis, cioè stabilita automaticamente per legge.

Le “autorizzazioni” per il porto delle armi sono definite “licenze”

Tale proroga si trova nell’articolo 103 del citato provvedimento, il cui testo è il seguente:

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)


Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
[omissis]

Analizziamo ora le disposizioni sopra trascritte.
Nel primo comma si trova la previsione relativa al computo dei termini dei procedimenti amministrativi, che sono automaticamente prorogati. Nella disposizione si precisa che non si tiene conto del tempo intercorrente tra la data di scadenza (se successiva al 23 febbraio 2020) e il 15 aprile 2020, sicché la scadenza finale viene prorogata di tanti giorni quanti intercorrono tra la scadenza originaria e il 15 aprile.
Il secondo comma è quello che ci interessa di più, essendo quello che proroga la validità di tutta una serie di atti (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati), in scadenza da 31 gennaio al 15 aprile, fino al 15 giugno 2020. Questo significa che se un determinato permesso scadeva, ad esempio, il 15 febbraio, il titolare può continuare ad avvalersene fino al 15 giugno prossimo, in quanto l’atto mantiene la sua efficacia fino a tale data.
L’unico problema che si pone è che le licenze in materia di armi sono denominate diversamente (ma lo stesso, ad esempio, avviene per l’abilitazione alla guida, che viene denominata “patente”, parola che non è espressamente citata nella disposizione).
Tuttavia, non c’è dubbio che anche le “licenze” (così sono denominate nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), rientrano nell’ampia categoria delle “autorizzazioni di polizia” (articolo 8 TULPS), sicché non si può dubitare del fatto che anche quelle in materia di armi si avvantaggiano della proroga.
D’altra parte, si comprende bene che la ratio, cioè lo scopo, di questa disposizione è quella di fronteggiare l’attuale emergenza che, per causa di forza maggiore, non consente ai titolari di qualsiasi licenza, permesso, autorizzazione etc. di svolgere le pratiche necessarie per il suo rinnovo; del resto, anche se il cittadino magicamente potesse presentare le relative istanze, corredate della documentazione richiesta, come abbiamo visto, l’amministrazione pubblica avrebbe il diritto di tenerle ferme almeno fino al 15 aprile prossimo. Pertanto, la finalità, che accomuna tutte le tipologie di autorizzazioni o di documenti abilitanti non può che estendere l’applicabilità della proroga anche, specificamente, a tutte le licenze, permessi o abilitazioni in materia di armi.
Purtroppo, manca la conferma ufficiale da parte del Ministero dell’interno. Nel suo sito ufficiale viene citata, in effetti, la circolare applicativa del decreto-legge “Curaitalia” (come è stato definito il decreto-legge n. 18720209) https://www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-prefetti-sul-decreto-curaitalia, diretta a tutti i prefetti ma, purtroppo, non ne viene messo a disposizione il relativo testo, solo un breve riassunto. Stranamente, nel riassunto si fa riferimento solamente alla proroga al 31 agosto 2020 della validità delle carte d’identità, sia in formato cartaceo che digitale, scadute o in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto, che è effettivamente contenuta nell’articolo 104 del decreto-legge ma non alle licenze di polizia.
Tuttavia, nel sito della rivista “Armi e Tiro” (https://www.armietiro.it/la-circolare-che-proroga-12355) si afferma che la circolare in parola, di cui sarebbe venuta in possesso in via non ufficiale, citerebbe espressamente l’applicabilità alle seguenti tipologie di atti: abilitazioni, certificati e permessi, tra cui, per l’appunto, i “permessi” di porto d’armi.
Pertanto, al momento in cui scrivo, la situazione appare abbastanza rassicurante per tutti i titolari di licenze.
Aspettiamo, ovviamente, di leggere il testo ufficiale della circolare, se e quando verrà reso noto, in modo da fornire elementi più certi e tranquillizzanti per gli interessati.