Ordine Pubblico e Sicurezza a Milano…

Vincenzo D’Adamo (Presidente Avangard Air Security Multi Service)

Opinioni personali analizzando le normative vigenti di pubblica sicurezza.

Per quanto io abbia potuto capire nel corso di un’attività di polizia svolta in un’area qualificata come “zona rossa” ai sensi dei provvedimenti prefettizi ex art. 2 TULPS, un operatore di polizia procede al fermo di un soggetto pluri-pregiudicato per reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale (nord africano). Durante l’atto di servizio, il soggetto estrae una pistola e la punta contro l’operatore, determinando una situazione di pericolo attuale, concreto e potenzialmente letale. L’operatore reagisce immediatamente facendo uso della forza letale, cagionando la morte del soggetto. Solo successivamente si accerta che l’arma utilizzata dal malvivente era una pistola giocattolo, priva di reale capacità offensiva.

Ai fini della valutazione giuridica della condotta dell’operatore, occorre richiamare il principio consolidato secondo cui la legittimità dell’azione difensiva va valutata ex ante, ossia sulla base delle circostanze così come percepite dall’agente nel momento dell’azione, e non ex post alla luce di elementi emersi successivamente. In diritto penale, infatti, ciò che rileva è la rappresentazione ragionevole del pericolo al momento del fatto, non la sua reale sussistenza accertata a posteriori.

Nel caso di specie, la condotta del soggetto fermato integra una minaccia grave e immediata, riconducibile quantomeno ai reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) e, per le modalità, idonea a configurare il tentativo di omicidio. L’operatore di polizia, quale pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria, è titolare non solo del potere ma anche del dovere di impedire la consumazione di reati e di tutelare la propria incolumità e quella dei terzi presenti, ai sensi degli artt. 55 c.p.p. e 40, comma 2, c.p.

La reazione armata dell’operatore risulta giuridicamente scriminata, in primo luogo, dall’art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi), poiché posta in essere nell’adempimento del dovere e nella necessità di respingere una violenza in atto, con un mezzo proporzionato alla minaccia percepita. La giurisprudenza costante afferma che, in presenza di un’arma apparentemente da fuoco puntata contro l’operatore, l’uso dell’arma di ordinanza è proporzionato e legittimo, senza che sia richiesto accertare nell’immediatezza la reale offensività dell’oggetto impugnato dall’aggressore.

La condotta è altresì scriminata ai sensi dell’art. 52 c.p. (legittima difesa), risultando integrati tutti i requisiti richiesti dalla norma: offesa ingiusta, pericolo attuale, necessità della difesa e proporzione tra offesa e difesa. Anche qualora il pericolo si riveli successivamente solo apparente, la legittima difesa è comunque configurabile quando l’apparenza del pericolo sia tale da ingenerare un timore fondato in un soggetto medio posto nella medesima situazione.

In via concorrente e subordinata, trova applicazione l’art. 54 c.p. (stato di necessità), essendo l’azione finalizzata a salvare sé stesso e i terzi da un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato dall’operatore e non altrimenti evitabile nella frazione di secondo disponibile.

Rileva inoltre l’art. 59 c.p., che disciplina l’errore sulle cause di giustificazione. L’erronea convinzione dell’operatore circa la reale capacità offensiva dell’arma impugnata dal soggetto integra un’ipotesi di legittima difesa putativa, pienamente scusabile, in quanto l’errore non è dovuto a colpa ma è inevitabile in una situazione di concitazione e pericolo immediato. Una pistola giocattolo, se realisticamente riprodotta, è oggettivamente idonea a essere scambiata per un’arma vera e a generare lo stesso livello di minaccia percepita.

A questo proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’utilizzo di un’arma giocattolo o simulata, qualora idonea a riprodurre l’apparenza di un’arma vera, è giuridicamente equiparato all’uso di un’arma reale, in quanto dotato della medesima capacità intimidatoria. Ne consegue che la minaccia così posta in essere assume piena rilevanza penale e legittima una reazione difensiva proporzionata, dovendosi valutare la condotta dell’operatore esclusivamente sulla base della percezione ex ante del pericolo, e non dell’effettiva offensività accertata ex post dell’oggetto impugnato. Questa regola si applica tanto alla qualificazione del reato dell’aggressore (artt. 336 e 337 c.p.) quanto alla legittimazione della reazione armata dell’operatore.

Alla luce di tali elementi, risultano escluse sia la responsabilità per omicidio colposo, per assenza di colpa, sia l’ipotesi di eccesso colposo ex art. 55 c.p., non essendovi spazio per una valutazione alternativa meno lesiva nel tempo estremamente ridotto dell’azione. La reazione dell’operatore si colloca entro i limiti tracciati dalla legge, dall’addestramento e dai protocolli operativi.

Anche sotto il profilo disciplinare e civile, l’azione dell’operatore risulta giustificata. Il procedimento interno di verifica costituisce atto dovuto, ma l’accertamento delle scriminanti penali comporta normalmente l’archiviazione o l’assoluzione piena, con esclusione di responsabilità risarcitoria in sede civile.

In conclusione, l’uso della forza letale da parte dell’operatore di polizia rimane pienamente legittimo anche qualora l’arma del soggetto si riveli successivamente un giocattolo, qualora, al momento del fatto, essa fosse oggettivamente idonea a ingenerare la percezione di un pericolo reale e immediato. La condotta è scriminata ai sensi degli artt. 51, 52, 53, 54 e 59 c.p., nonché in conformità ai principi del TULPS e agli obblighi propri della funzione di polizia, con conferma giurisprudenziale che un’arma simulata, se percepita come reale, è equiparata a un’arma vera ai fini della minaccia e della legittima difesa.

P.S.Lavoro da un anno a Milano nel comparto della sicurezza sussidiaria, e purtroppo ho avuto modo di vedere con i miei occhi e di provare sulla mia pelle quanto dilaghi la violenza quotidiana. Ciò che si legge sui giornali rappresenta solo una piccola goccia in un mare di problematiche reali: aggressioni, minacce, spaccio, comportamenti violenti in strada e nelle aree più sensibili sono all’ordine del giorno. Le strutture che gestiscono la sicurezza, pubbliche e private, stanno vivendo mesi estremamente complessi, in cui la pressione sugli operatori è costante e i protocolli, per quanto rigorosi, non sempre possono prevedere tutte le variabili di un contesto sociale in forte tensione. Questa esperienza quotidiana rafforza la consapevolezza della necessità di misure concrete, tempestive e integrate per tutelare non solo i cittadini, ma anche chi opera in prima linea, rischiando la propria incolumità per garantire la sicurezza di tutti. In attesa del nuovo decreto Sicurezza.

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