Circolare attuativa della facoltà di andare armati senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza.

di Biagio Mazzeo (Magistrato)

Prima di passare all’esame della circolare, trascriviamo qui di seguito la disposizione di cui all’articolo 28 del decreto sicurezza (DL 11 aprile 2025, n. 48):

Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza

1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Nell’analizzare questa disposizione vorrei partire dal secondo comma, quello che incarica il Governo di adottare un regolamento che apporti le necessarie modifiche all’articolo 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Tale regio decreto (meglio noto come regolamento TULPS, cioè regolamento annesso al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931) contiene pacificamente non solo norme tecnicamente “regolamentari” ma anche vere e proprie disposizioni aventi forza di legge.

La modifica del “regolamento” (e, quindi, la parziale o totale abrogazione di norme ivi contenute e la loro sostituzione con altre) deve essere attuata, pertanto, mediante atti aventi forza di legge.

Correttamente, perciò, il decreto sicurezza del 2025 richiama le disposizioni della legge n. 400/1998, che (a determinate condizioni) consentono al governo di emettere regolamenti che, tra l’altro, “dispongono l’abrogazione delle norme [di legge] vigenti”, sempre che non ci sia una riserva di legge nella Costituzione.

Un giurista sarebbe portato a pensare che, dunque, per consentire agli agenti di pubblica sicurezza di portare armi senza licenza, occorresse necessariamente modificare l’articolo 73 del reg. TULPS, il quale elenca le categorie di persone autorizzate a portare armi senza licenza (il capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti etc.).

Tuttavia, la correttezza di tale assunto è smentita da precedenti legislativi di notevole rilevanza. Infatti, con la legge 1 febbraio 1990, n. 36, articolo 7 si era così stabilito:

Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d’armi senza la licenza di cui all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall’articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria.

Pertanto, a suo tempo, volendo estendere la facoltà di porto senza licenza ad alcune categorie non contemplate nell’articolo 73 del regolamento TULPS, il legislatore, con un semplice richiamo a quest’ultima disposizione, lo aveva esteso semplicemente a tali categorie (tutti i magistrati, non solo quelli che svolgono funzioni particolari, come precedentemente previsto,il personale dirigente e direttivo dell’amministrazione penitenziaria).

Analogamente, quando si è voluta estendere questa facoltà anche ai giudici amministrativi e contabili, si è proceduto a un mero richiamo normativo (duplice: esplicitamente all’articolo 7 della legge n. 36/1990 e implicitamente all’articolo 73 reg. TULPS, richiamato da quest’ultima) e all’estensione della facoltà di porto anche a tali categorie di magistrati.

Quanto precede serve solo a dimostrare che non occorre apportare modifiche all’articolo 73 reg. TULPS per estendere ad altre categorie la facoltà di portare armi senza licenza.

Se ora torniamo a esaminare la disposizione del decreto sicurezza, limitandosi a leggere il primo comma, non ci sono dubbi sul fatto che gli agenti di pubblica sicurezza sono stati inseriti nell’elenco delle persone autorizzare ad andare armate (con arma privata) senza licenza, solamente con la precisazione “quando non sono in servizio”.

Esiste pertanto una facoltà di portata generale, che però incontra l’ostacolo del “servizio”, durante il quale devono essere portate solamente le armi, appunto, di servizio, quelle cioè in dotazione individuale o di reparto.

Al legislatore, dunque, sarebbe bastato limitarsi al comma 1 senza fare menzione di regolamenti e di “adattamenti” di disposizioni. La previsione di un regolamento attuativo ha inevitabilmente generato dubbi e incertezze interpretative, che sarebbe stato necessario dissipare tempestivamente.

Invece, il ministero dell’interno, invece di emettere il prescritto regolamento, ha pensato bene di uscirsene con una circolare, che – come spesso avviene – in alcune sue parti, più che chiarire confonde le idee di chi la legge, anzitutto per il linguaggio barocco e ampolloso e poi per alcune valutazioni molto opinabili se non errate. Si tratta della circolare 5 febbraio 2026, avente ad oggetto, per l’appunto, l’articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48.

La circolare comincia con il rappresentare che “si sarebbero confrontate diverse opzioni interpretative” sulla questione dell’immediata applicabilità del primo comma dell’articolo 28 in parola (senza indicare chi sarebbero stati i soggetti di tale “confronto” di opinioni).

Tuttavia, la circolare aderisce alla tesi interpretativa più favorevole ai destinatari (e tutto sommato giuridicamente più corretta), riconoscendo “l’immediata applicabilità del comma 1 dell’art. 28 in questione”.

Da questo punto in poi, a circolare affronta e cerca di risolvere svariati problemi (reali o presunti).

Anzitutto, vuole “perimetrare la platea dei destinatari ai quali viene data facoltà di portare fuori servizio un’arma anche diversa da quella assegnata in dotazione”. In altre parole, vuole individuare chi sono gli agenti di pubblica sicurezza a cui fa riferimento la disposizione.

In sostanza, la conclusione è che non ci sono dubbi che tale qualità è rivestita dagli appartenenti alle forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) ma anche dagli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Locale, Provinciale, ecc con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Qui la circolare smette di essere meramente illustrativa delle disposizioni di legge e comincia a inserire vere e proprie disposizioni, che forse avrebbero dovuto formare oggetto di un regolamento se non di un disegno di legge.

Vi si afferma infatti che la facoltà di porto di arma personale per difesa personale sarebbe limitata “all’ambito territoriale di inerenza”, cioè al comune o ai comuni nell’ambito dei quali viene svolto il servizio. A parere del sottoscritto, tale limitazione non è affatto presente nella legge e non può essere fatta valere con semplice circolare, anche perché l’esigenza di difesa personale non può esaurirsi nell’ambito, per esempio, del comune di servizio, se l’agente di polizia municipale (evenienza molto frequente) risiede in altro comune o se, per raggiungere il posto di lavoro, deve attraversare il territorio di altri comuni.

La circolare stabilisce poi correttamente la facoltà di acquisto da parte degli agenti mediante mera esibizione della tessera personale rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.

Questo tema era stato già oggetto di valutazione in epoche lontane, quando era stata modificata la disposizione del TULPS che consentiva a tutti i cittadini maggiorenni di acquistare armi mediante mera esibizione del documento d’identità (decreto legge n. 1274/1956) facendo obbligo di vendere solo a persone munite di nulla osta o di licenza di porto d’armi. Con una circolare pressappoco coeva del decreto legge citato (circolare n.10.10221/10179.3 del 22 gennaio 1957) il ministero dell’interno aveva giustamente precisato che non consentire l’acquisto di armi avrebbe vanificato la facoltà di porto e precisato – riferendosi alle persone indicate nell’articolo 73 reg. TULPS – che “appare evidente che le persone anzidette, essendo autorizzate a portare armi senza licenza, debbono avere la possibilità di acquistarle senza l’osservanza delle formalità che in genere sono richieste dalla legge […] le quali a tal fine dovranno solamente esibire la tessera di riconoscimento comprovante la loro qualifica”.  

La circolare oggi in esame precisa poi che l’armiere deve annotare nei suoi registri gli estremi della tessera di riconoscimento esibita per l’acquisto.

Attraverso un percorso logico contorto e astruso, la circolare s’inventa poi l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, cioè, come precisato poi più esplicitamente, l’obbligo di denunciare le armi acquistate e detenuto a carico dell’agente di PS.

Evidentemente, all’autore della circolare è sfuggita una chiarissima disposizione contenuta nell’art. 38 TULPS:

Sono esenti dall’obbligo di denuncia:…

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie loro consentite.

Stupisce che una circolare, la cui funzione dovrebbe essere quella di riassumere e chiarire le disposizioni di legge, abbia potuto saltare a piè pari questo passaggio normativo chiaro ed esplicito: le persone che per la loro qualità permanente (quelle cioè autorizzate ad andare armate senza licenza per la qualità che rivestono, come appunto con la nuova legge anche gli agenti di PS) non hanno obbligo di denuncia delle armi da loro detenute.

Questa esenzione ha una ragione logica: coloro che rivestono determinate qualità non si presumono possibile fonte di pericolo per la collettività.

Poco importa che, in contrario, ci possano essere ragioni di opportunità derivanti dalla “potenziale ampiezza della platea dei soggetti” o dalla “numerosità ed eterogeneità delle amministrazioni, statali e locali, interessate”. Se la legge è chiara nell’escludere un obbligo, il ministero non può introdurlo con circolare (eventualmente, potrebbe farlo con legge).

La circolare conclude con l’ovvia considerazione che il venir meno della qualità di agente di PS faccia venire meno anche la facoltà di porto senza licenza.

Manca nella circolare qualunque riferimento all’acquisto di munizioni.

Tale facoltà, così come quella di acquisto delle armi, deve essere ritenuta insita nella facoltà di porto (a meno di non voler pensare che gli agenti debbano portare fuori dal servizio armi scariche).

In conclusione, il ministero dell’interno avrebbe potuto intervenire con maggiore tempestività, evitando che nelle more ogni ufficio di PS e ogni armiere si regolasse in modo diverso (appunto, a seguito del contrasto di opinioni circa l’efficacia immediata o condizionata dal regolamento della facoltà di porto per gli agenti di PS). Inoltre, sono state inserite una serie di limitazioni e regole che solamente la legge può adottare.

Volendo guardare al dato positivo, sicuramente questa circolare tranquillizza agenti di PS e armieri sulla facoltà di acquisto e di porto delle armi senza necessità di attendere il regolamento, previsto dalla legge ma che – come verificatosi per altre analoghe previsioni – potrebbe non vedere mai la luce.

In base alla circolare gli agenti di polizia locale dovranno contentarsi di portare l’arma nel territorio della loro giurisdizione mentre non sussistono analoghe limitazioni per gli altri agenti di PS.

Le munizioni (ma anche la polvere da sparo per la ricarica) possono essere acquistate cosi come le armi, mediante semplice esibizione del tesserino identificativo rilasciato dall’amministrazione. Non è possibile invece portare l’arma privata durante il servizio né da sola né in affiancamento a quella d’ordinanza.

NOTA DELLA REDAZIONE. L’immagine di copertina è stata creata con AI e mostra come l’immaginario collettivo crede come saranno le armi che i poliziotti porteranno fuori servizio. In realtà saranno quasi sempre piccole o piccolissime.

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