di Biagio Mazzeo (magistrato).

Il tema del porto di armi e strumenti atti a offendere è tornato al centro del dibattito pubblico a seguito delle modifiche introdotte con il cosiddetto “decreto Caivano” e delle ulteriori anticipazioni relative a un prossimo decreto-legge in materia di sicurezza.
Già con l’introduzione dell’art. 4-bis nella legge n. 110/1975, il legislatore ha operato una trasformazione significativa: condotte prima punite come contravvenzioni ai sensi dell’art. 699 del codice penale sono state elevate a delitto. In particolare, il porto fuori dell’abitazione di armi per cui non è ammessa licenza – ossia armi bianche e altre armi non da sparo – è oggi punito con la reclusione da uno a tre anni. Sono inoltre previste aggravanti (persone travisate, pluralità di soggetti, prossimità di scuole o banche), con aumento di pena fino alla metà e facoltà di arresto nei casi aggravati.
Le nuove misure annunciate sembrano muoversi nella medesima direzione repressiva. Si prevede, tra l’altro, la reclusione da sei mesi a tre anni per il porto di coltelli con lama superiore a otto centimetri, nonché un divieto assoluto per strumenti con lama pieghevole, a scatto o “a farfalla” di lunghezza superiore a cinque centimetri, con pene da uno a tre anni. Sono inoltre contemplate sanzioni accessorie, quali la sospensione della patente di guida e del porto d’armi, sanzioni amministrative a carico dei genitori di minorenni responsabili, divieto di vendita ai minori e istituzione di un registro elettronico delle vendite.
Al di là dell’intento di rafforzare la sicurezza, emergono tuttavia alcune criticità.
In primo luogo, l’obbligo di registro elettronico per i rivenditori appare di dubbia utilità. Gli strumenti da punta e da taglio non sono tracciabili: non hanno matricola e non vi è obbligo di denuncia dell’acquisto. Anche qualora i dati dell’acquirente venissero annotati, nulla impedirebbe la successiva cessione a terzi. Analogamente, un minorenne potrebbe agevolmente procurarsi lo strumento tramite un maggiorenne non soggetto ad alcuna sanzione per il fatto di cedere lo strumento appena acquistato a un minore.
In secondo luogo, la moltiplicazione delle categorie (lunghezza della lama, sistema di blocco, tipologia costruttiva) rischia di generare incertezza applicativa. Forze di polizia e cittadini si troverebbero di fronte a una disciplina frammentata, con soglie differenziate (fino a cinque, tra cinque e otto centimetri, oltre otto centimetri e – secondo altre anticipazioni – anche oltre quindici centimetri di lama) e regimi sanzionatori diversi. Non è neppure chiaro se gli strumenti al di sotto dei cinque centimetri diventino di libero porto o resti fermo l’obbligo del “giustificato motivo” previsto dall’art. 4 della legge n. 110/1975.
Un ulteriore profilo problematico riguarda la proporzione delle pene. Le nuove sanzioni per il porto – reato di pericolo – rischiano di eguagliare o addirittura superare quelle previste per le lesioni aggravate dall’uso dell’arma, che costituiscono reato di danno. Si determina così una possibile frizione con il principio di proporzionalità, cardine della politica criminale, secondo cui la sanzione dovrebbe crescere al crescere dell’offesa effettiva al bene giuridico tutelato.
Anche la previsione di una sanzione amministrativa automatica a carico dei genitori solleva dubbi di compatibilità costituzionale, poiché non è consentito sanzionare il fatto di un terzo in assenza di un accertato difetto di vigilanza o di una condotta colpevole. Diverso è naturalmente il piano della responsabilità civile per eventuali danni arrecati dal minore.

Infine, occorre interrogarsi sull’effettiva efficacia deterrente di tali misure nei confronti della microcriminalità, specie minorile. Il rischio concreto è che l’inasprimento colpisca soprattutto soggetti che utilizzano coltelli o strumenti analoghi per finalità lavorative, sportive o comunque lecite – artigiani, autotrasportatori, cercatori di funghi – senza incidere in modo significativo sulle dinamiche della delinquenza di strada.
Una possibile via alternativa potrebbe consistere nel fissare limiti dimensionali chiari e semplici, distinguendo nettamente tra strumenti di uso comune e strumenti oggettivamente idonei all’offesa, così da garantire maggiore certezza del diritto e agevolare tanto l’attività di controllo quanto la consapevolezza dei cittadini.
In attesa del testo definitivo del decreto-legge, il dibattito resta aperto. L’esigenza di sicurezza è indubbia; altrettanto lo è quella di coerenza sistematica, proporzionalità e chiarezza normativa.
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