DECRETO LEGGE – PORTO DI COLTELLO parte 1

  • di Biagio Mazzeo (magistrato).

Come preannunciato, il decreto-legge sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2026, introduce nuove disposizioni, che rendono molto più severa la normativa in materia di porto di strumenti atti a offendere e di armi bianche.

Già con precedenti interventi normativi si erano aumentate le pene per il porto di strumenti atti a offendere e per il porto di armi per cui non è ammessa licenza, vale a dire per il porto di armi bianche, come pugnali, spade, katane e simili.

Il decreto-legge in parola (che deve essere convertito dal parlamento entro sessanta giorni; in caso contrario, perde efficacia con effetto retroattivo), mantenendo il divieto di porto senza giustificato motivo di qualsiasi strumento, anche non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, utilizzabile per l’offesa alla persona, introduce:

1. il divieto assoluto di porto, indipendentemente dal motivo, di alcune specifiche tipologie di strumenti;

2. un notevole aggravamento di pena in relazione ai dati dimensionali del singolo strumento. Per cominciare, è stato introdotto un nuovo comma nell’articolo 4 della legge n. 110/1975 (già prevede per il porto di strumenti atti a offendere la pena dell’arresto da un mese a un anno e l’ammenda), nel quale si stabilisce che il porto di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto (coltelli ma non solo), senza giustificato motivo, viene punito con la ben più severa pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Quindi la pena pena più lieve è riservata agli strumenti con lama non superiore a 8 cm.

Inoltre, a carico della persona denunciata (anche prima della condanna) si applicano:

  • la sospensione della licenza di porto d’armi;
  • il divieto di conseguire i citati titoli amministrativi.

Ove ricorra il caso di sospensione, l’organo accertatore può e deve procedere all’immediato ritiro della patente o della licenza (questo si desume dal richiamo, contenuto nella nuova disposizione all’articolo 75 del DPR n. 309/1990).

Nell’articolo 4-bis della medesima legge, introdotto con precedente decreto sicurezza viene estesa a agli strumenti con lama a due tagli e punta acuta il medesimo divieto previsto per le armi proprie per cui non è ammessa licenza (come pugnali, stiletti etc.). La relativa pena è compresa tra un anno e tre anni ma è suscettibile di aggravamento, con un massimo di quattro anni e mezzo, se ricorrono determinate aggravanti e, in particolare:

quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.​

Le medesime pene (quella base, che parte dal minimo di un anno di reclusione, fino a quattro anni e mezzo se ricorre una delle citate aggravanti) si applicano a determinati strumenti (coltelli, strumenti multiuso e altro), con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.

Per questi strumenti il divieto è assoluto (non sussiste in nessun caso il giustificato motivo).

Per quanto riguarda gli strumenti che rientrano in questo divieto, bisogna partire dalla forma (a un taglio e a punta acuta) e dalla lunghezza della lama, che deve superiore a cinque centimetri (quindi non rientrano nel divieto lame fino a 4,99 cm). Questo però non basta per determinare il divieto di porto: oltre alla forma e alla lunghezza lama, occorre che lo strumento sia dotato di blocco lama o a scatto o ancora con apertura con una sola mano. Il divieto riguarda poi quelli a farfalla e quelli camuffati.

La questione pratica più rilevante è quella di individuare gli strumenti, in particolare i coltelli e gli attrezzi multiuso, che siano dotati di blocco della lama.

Esistono svariati sistemi di blocco come, ad esempio:

  • Back Lock (Lock-Back) – Barra basculante sul dorso del manico che si innesta in una tacca della lama aperta; lo sblocco avviene premendo la parte posteriore della barra.
  • Liner Lock – Lamina elastica interna al manico che, a lama aperta, si posiziona sotto la base della lama impedendone la chiusura.
  • Compression Lock – Sistema che blocca la lama tramite una lamina compressa tra il dorso della lama e il manico; consente lo sblocco senza porre le dita nel percorso della lama.
  • Button Lock / Plunge Lock – Pulsante che aziona un perno cilindrico, il quale blocca la lama in posizione aperta.
  • Virobloc (ghiera rotante) – Anello metallico rotante che blocca la lama in posizione aperta (e talvolta anche chiusa).
  • Ring Lock / Collar Lock – Sistema ad anello o collare che impedisce la rotazione della lama.

Questi sistemi hanno in comune il fatto che, una volta aperta la lama, occorre agire in qualche modo sullo strumento (premendo una barra, girando una ghiera etc) affinché la lama si richiuda all’interno del manico.

Altri coltelli o strumenti non hanno un vero e proprio sistema di chiusura.

Per esempio:

  • Slip Joint – Non è un vero blocco: la lama è tenuta aperta dalla tensione di una molla ma può facilmente essere richiusa in modo facile e senza rischi facendo pressione sul dorso della lama (è tipico dei coltellini tradizionali come quelli svizzeri classici).
  • Friction Folder (Friction) – La lama non si “blocca”: è la forza d’attrito tra lama e manico che la mantiene aperta. Questa modalità è tipica della maggior parte dei coltelli sardi, tipo pattadese.
Foto presa dal sito della coltelleria Collini

È facile prevedere che, nei singoli casi, gli utenti e gli organi accertatori potranno essere incerti sul sistema tecnico di mantenimento in apertura dello strumento, perché non è sempre così facile comprendere (soprattutto per chi non ha specifica competenza in materia) se si è davanti a un vero e proprio blocco lama o se invece si tratti di uno strumento con slip joint o friction folder.

L’eventuale errore ricade sulla persona sorpresa a portare lo strumento, in quanto non può essere considerata come giustificazione (non solo l’ignoranza del divieto ma anche) l’errata qualificazione dello strumento (con blocco o senza blocco).

Tralasciando i coltelli a scatto e quelli a farfalla, che evidentemente godono già di cattiva fama e che sono identificabili in modo abbastanza agevole, per quanto riguarda i coltelli con virobloc, come il famoso Opinel, e gli strumenti multiuso, come quelli marca Gerber, che adotta per le lame un sistema simile al citato back lock, gli unici che si potranno portare saranno quelli con lama inferiore a cinque centimetri (di fatto, inesistenti o venduti per lo più come portachiavi o gingillo originale).

Si badi che il divieto non riguarda il trasporto, per cui in generale gli strumenti (ma non le armi bianche) di cui è vietato il porto (sia in modo assoluto sia senza giustificato motivo) possono essere trasportati, chiusi in bagaglio e senza possibilità di impiego immediato, senza alcuna autorizzazione, da un luogo all’altro (per esempio, dalla casa di città alla villa di campagna). Il divieto di porto implica, però, l’impossibilità di tenerli addosso o in uno zaino o marsupio a portata di mano e, comunque, di utilizzarli al di fuori della propria abitazione o, comunque, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Pertanto il trasporto è sempre consentito, ma il porto è vietato o in modo assoluto (per gli strumenti con blocco lama etc.) o in mancanza di giustificato motivo (per quelli senza blocco lama e senza sistema di apertura automatica).

Il decreto-legge ha introdotto anche l’articolo 4-ter, con il quale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei genitori dei minori (in realtà, la disposizione si riferisce al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale come se dovesse essere uno solo, anche in presenza di due genitori); nonché l’articolo 4-quater, che fa divieto di vendita a minori di strumenti da punta e da taglio atti a offendere indipendentemente dalle dimensioni della lama e dal sistema di blocco).

I rivenditori (ma anche i privati) devono assicurarsi della maggiore età dell’acquirente mediante esibizione di documento. I rivenditori online devono adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.

In caso di reiterata violazione si può revocare la licenza all’esercizio dell’attività.

Per fortuna, non sembra essere stato previsto (come era stato preannunciato) l’obbligo di registrazione della vendita di strumenti da punta e da taglio.

Conclusioni

C’è solo da sperare che in sede di conversione in legge queste disposizioni possano essere mitigate.

Criminalizzare una persona, prevedendo pesanti pene detentive, perché porta uno strumento multiuso con blocco lama di sei centimetri finisce per ostacolare in modo insensato attività lavorative essenziali o socialmente importanti, limitando inoltre lo sport e le attività all’aria aperta.

Prevedere sanzioni amministrative estremamente vessatorie, come la sospensione della patente di guida, in modo indiscriminato, senza tenere conto né di eventuale recidiva né delle specifiche circostanze del fatto, in modo ottusamente automatico, rappresenta un modo pessimo dello Stato di rapportarsi al cittadino, senza contemperare in modo equilibrato le esigenze di sicurezza con quelle di proporzione tra la violazione e la sanzione applicata.

Davvero si può pensare che la differenza di qualche millimetro di lama oltre le soglie fissate (per esempio, 5,5 cm invece che 4,99) possa giustificare sanzioni così gravi e con ricadute anche sulla vita professionale del cittadino interessato?

Possiamo facilmente prevedere che l’effetto non sarà di maggiore sicurezza ma quello di oberare ulteriormente uffici giudiziari e le prefetture, già abbastanza gravati di lavoro, che dovranno fronteggiare un gran numero di ricorsi e un contenzioso crescente, inevitabile a fronte di un cambiamento drastico delle disposizioni di legge, su una materia in cui, fino a oggi, si accettava l’idea che il giustificato motivo potesse essere valutato caso per caso.

Non resta che sperare nella saggezza del Parlamento, che in sede di conversione potrà adottare disposizioni più equilibrate e compatibili con le legittime esigenze dei cittadini.​

Nota della redazione: a breve intervisteremo il Dott. Mazzeo a riguardo di questo spinoso argomento in fase di aggiornamenti e chiarimenti.

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