Limiti e modalità di detenzione delle cartucce

Con questo articolo cerchiamo di aiutare i nostri lettori a districarsi tra le norme che disciplinano la detenzione (e quindi l’uso) delle munizioni, suggerendo le buone prassi per evitare guai con la legge secondo il principio di precauzione di cui siamo convinti sostenitori

di Biagio Mazzeo – magistrato.

Preliminarmente dobbiamo stabilire che cosa si intende per munizione o cartuccia. Munizione è il termine generico che designa quanto serve a caricare una qualsiasi arma da sparo, e cioè polvere, cartuccia, palla, bomba, proietto e così via; cartuccia è invece il sostantivo specifico con cui si indicano le munizioni per le armi da fuoco moderne, sostantivo che deriva dagli involucri cilindrici di carta, o cartocci, nei quali si riuniva la polvere da sparo predosata e la palla per facilitare l’operazione di caricamento. Oggi i due termini sono spesso impiegati come sinonimi e così faremo in questo articolo.

L’elemento determinante, che vale a qualificare una cartuccia come tale, è rappresentato dalla presenza di una pluralità di componenti, che nel loro insieme consentono all’arma per cui sono predisposti di sparare immediatamente, senza necessità di aggiungere altri elementi (come avveniva invece con le armi da fuoco ad avancarica, i cui componenti di sparo dovevano essere inseriti separatamente).

La cartuccia si compone pertanto del bossolo, che consiste in un contenitore metallico (solitamente di ottone) destinato a contenere e proteggere la polvere da sparo e ad assicurare la tenuta dei gas di sparo; della carica di lancio rappresentata dalla polvere da sparo, che deflagrando e trasformandosi in gas produce l’energia propulsiva necessaria per spingere il proiettile attraverso la canna; della capsula di innesco posta nel fondello del bossolo che, deflagrando in conseguenza dell’urto del percussore dell’arma, produce un ‘dardo di fiamma’ in grado di accendere la carica di lancio; del proiettile, che sigilla la bocca del bossolo, la cui funzione è quella di trasferire l’energia al bersaglio colpito, svolgendo così il lavoro richiesto all’arma da fuoco.

La detenzione dei proiettili è libera e quindi non soggetta a denuncia.

Se manca uno solo degli elementi sopra elencati, non si può parlare di cartuccia; eventualmente, si tratterà di parti di essa. Parlando di munizioni per armi comuni da sparo, le parti che la compongono, a eccezione della polvere da sparo, singolarmente prese, sono oggetti inerti non sottoposti ad alcuna restrizione di tipo legale.

Per completezza dobbiamo dare conto del fatto che gli organi di polizia, spesso imitati dai giornalisti, utilizzano una terminologia diversa: per ragioni del tutto inspiegabili, chiamano proiettile la cartuccia completa, e ogiva il proiettile (che può essere denominato in gergo anche palla, in ricordo delle munizioni per armi ad avancarica, che avevano forma sferica). Tale terminologia errata può facilmente ingenerare confusione. Si finisce, infatti, per confondere la cartuccia nel suo insieme con una sua parte, il proiettile appunto; con la conseguenza che, talvolta, qualcuno viene erroneamente denunciato, da qualche malaccorto appartenente alla polizia giudiziaria, per detenzione illegale di proiettili nel senso che gli si contesta proprio di aver detenuto proiettili di piombo (per esempio, per armi ad aria compressa), la cui detenzione è invece libera.

In ogni caso, la terminologia corretta è quella che abbiamo descritto prima, dato che è quella presente nelle disposizioni di legge vigenti.

Limiti di detenzione delle munizioni

La disposizione principale è quella contenuta nell’articolo 97 del regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il regio decreto numero 635 del 6 maggio 1940: vi si afferma che si possono detenere 1.500 cartucce per fucile da caccia e 200 per pistola o rivoltella.

La distinzione tra le due tipologie doveva apparire evidente nel 1940, quando veniva approvato il regolamento in esame, ma oggi certamente non lo è più.

Difatti, in base alla vigente legge sulla caccia, la legge numero 157 del 1992, si può andare a caccia sia con armi con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 sia con armi a canna rigata di calibro superiore a 5,6 millimetri o, a determinate condizioni, anche di calibro uguale a 5,6 millimetri. Ne deriva che è possibile utilizzare per caccia carabine camerate per calibri originariamente concepiti per pistola come per esempio il .38 Special e il .44 Magnum.

Di fatto, come regolarsi?

Dobbiamo chiarire subito che non esiste una soluzione giuridicamente inattaccabile, in assenza di decisioni giurisprudenziali o di circolari ministeriali che – a nostra conoscenza – si siano pronunciate sull’argomento.

Qualcuno potrebbe sostenere che, ai fini della qualificazione delle cartucce come da caccia o da pistola, occorra considerare il tipo di armi detenute; pertanto, se la persona detiene un fucile da caccia in .44 Magnum, dovrebbe poter detenere fino a 1.500 cartucce nello stesso calibro.

Questa interpretazione non risolve il problema della detenzione delle sole cartucce senza alcuna arma nello stesso calibro (situazione del tutto legittima, contrariamente a quanto si sente dire qualche volta). Pertanto, se una persona tiene in casa cartucce in calibro .44 Magnum e nessuna arma dello stesso calibro, in quale tipologia si devono considerare quelle detenute?

Pur essendo nato per l’uso in arma lunga, il .22 Long Rifle è considerato calibro da pistola anche e soprattutto per il divieto del suo impiego a caccia.

La tesi oggi prevalente è, però, che si debba tenere conto della originaria natura del calibro, per pistola o per arma lunga. In linea di massima, è abbastanza semplice rendersi conto se un determinato calibro è per arma lunga o per arma corta. Tuttavia, se ciò non presenta particolari problemi per i calibri più diffusi, come quelli sopra citati, o per il 7,65 Browning, diventa un problema più arduo per calibri desueti o poco diffusi, come per esempio il .44-40 o il .32-20, risalenti al diciannovesimo secolo e tornati in auge grazie alle repliche prodotte e vendute in questi ultimi anni.

Il problema dovrebbe essere risolto dal legislatore con disposizioni chiare, basate su parametri tecnici precisi o, meglio, unificando il numero di munizioni detenibili, senza distinguere più tra cartucce da caccia e cartucce per pistola o rivoltella.

Nell’attesa di una modifica legislativa – che potrebbe durare ancora molti anni –occorre attenersi al principio di precauzione, considerando per pistola o rivoltella tutte le cartucce in calibri di cui non si abbia la ragionevole certezza che siano esclusivamente da fucile da caccia.

Un discorso particolare riguarda il calibro .22 Long Rifle o .22 LR, la cui denominazione, traducendo dall’inglese, farebbe pensare che si tratti di una munizione nata per arma lunga. In realtà, la legge non fa riferimento al concetto tecnico di arma lunga ma a quello di arma da caccia, sicché questo calibro, pur se originariamente destinato ad arma lunga (utilizzato per caccia fuori dall’Italia) e poi diffusosi come munizione anche per pistola e rivoltella, non rientrando tra quelli consentiti per uso venatorio in base alla legge italiana, deve essere considerato per arma corta.

Cartucce a palla e a pallini

In base all’articolo 26 della legge numero 110 del 18 aprile 1975, è soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Si tratta di una disposizione a favore dei cacciatori, che li esonera dalla necessità di denunciare le cartucce di uso più comune nella piccola caccia (ricordiamo che la munizione a proiettili multipli è vietata per la caccia al cinghiale), quando non si superi il numero di 1.000 cartucce a pallini.

Di fatto però questa disposizione può generare confusione tra i detentori, che spesso non comprendono esattamente quali cartucce devono denunciare e quali possono essere invece detenute senza denuncia.

Le cartucce da caccia a pallini sono detenibili senza denuncia fino a 1000.

Per essere il più possibile chiari, diciamo che beneficiano completamente dell’esonero dalla denuncia solo coloro che detengono esclusivamente cartucce a pallini entro il numero di 1.000. La parte eccedente, invece, è soggetta a denuncia così come le cartucce a palla di qualsiasi genere, che come già detto si devono sempre denunciare. La disposizione fa anche riferimento al possesso di armi regolarmente denunziate, senza ulteriori specificazioni, sicché, in base all’interpretazione letterale, non occorre che si tratti di armi dello stesso calibro delle munizioni detenute.

La legge non precisa che cosa si intenda per munizioni a pallini, per cui potrebbe non essere del tutto chiaro se esista una differenza – ai fini legali – tra pallini e pallettoni; questi ultimi, secondo una interpretazione oramai da tempo superata, sarebbero stati soggetti a denuncia. Da tempo, la Corte di Cassazione ha stabilito invece che, ai fini della detenzione, non esiste alcuna differenza tra pallini e pallettoni, per cui l’esonero della denuncia, previsto dall’articolo 26 citato, si applica indifferentemente a tutte le munizioni cosiddette spezzate (per distinguerle da quelle a palla unica).

La Cassazione ha anche affermato che l’esonero vale pure per la polvere da sparo, nel quantitativo necessario per confezionare fino a 1.000 cartucce a pallini. Il principio è condivisibile anche se la legge non determina, per i privati cittadini, la quantità di polvere corrispondente a ogni singola cartuccia; di conseguenza, la pratica applicazione di tale principio può dare luogo a incertezze.

Denuncia delle cartucce

Come già accennato, le munizioni sono soggette a denuncia e ciò in forza di quanto disposto dall’articolo 38 del TULPS. Tale obbligo riguarda solo le munizioni effettivamente detenute – con l’eccezione di quanto detto in merito alle cartucce da caccia a pallini – non quelle acquistate in armeria e subito utilizzate in poligono. Per espressa previsione di legge, poi, non devono denunciarsi le cartucce acquistate e utilizzate nei poligoni del Tiro a Segno Nazionale.

Poiché l’articolo 58 del regolamento del Testo Unico stabilisce che la denuncia deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti, si è pensato che – in base a tale disposizione – delle cartucce occorra indicare marca, calibro ed eventuali altre caratteristiche.

In verità, nulla di tutto questo dice la legge, la quale, con il già citato articolo 97 del regolamento del TULPS, distingue solo tra cartucce per fucile da caccia e per pistola o rivoltella; a ciò potrebbe aggiungersi la specificazione delle cartucce da caccia a pallini, menzionate nella legge numero 110/1975.

Pertanto, potrebbe bastare, ai fini del controllo di pubblica sicurezza, la sola specificazione in denuncia di quante munizioni per pistola, quante per fucile da caccia ed eventualmente quante munizioni a pallini (se in quantitativo superiore a 1.000) si detengono. Anche perché l’indicazione del calibro o, addirittura, della marca delle cartucce detenute non influisce in alcun modo sugli aspetti di pubblica sicurezza della detenzione.

Ovviamente, se il commissariato insiste nel conoscere il calibro e la marca delle munizioni, non si sbaglia a indicare tali dati in denuncia. In tal caso, però, le eventuali variazioni (quantomeno) di calibro devono essere denunciate. Per esempio, se si denunciano 100 cartucce calibro 9×21 mm e 100 calibro .38 Special, nel caso in cui le prime diventino 150 e le seconde 50, occorre denunciare la variazione.

Non occorre invece denunciare la variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto.

L’articolo 58 del regolamento del Testo Unico stabilisce che la denuncia deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti.

Questo principio, oltre che nella giurisprudenza della Cassazione, è contenuto anche nella circolare del Ministero dell’interno del 7 agosto 2006, numero 557/PAS.10611-10171.(1), che lo ha recepito. Nella circolare si afferma che le disposizioni in materia di denuncia (articolo 38 TULPS e 58 del relativo regolamento) non obbligano il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità di munizioni precedentemente denunciate. Ne deriva che […] l’obbligo di denuncia […] deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da tale obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazione in decremento delle munizioni stesse.

In pratica, una volta denunciate 100 cartucce in 9×21 mm, se dopo la sessione in poligono esse scendono a 50, non si deve presentare nessuna denuncia e si può tornare in armeria per acquistare altre 50 cartucce (per reintegrare la riserva) senza necessità di aggiornamento della denuncia.

Per essere sicuro di non incorrere in problemi con le autorità, è opportuno che chi ricarica si attenga al medesimo criterio: tenere in casa il numero massimo di cartucce ricaricate o di fabbrica, da reintegrare dopo ogni sessione in poligono senza necessità di ulteriore denuncia.

In teoria, nulla vieterebbe di ricaricare un numero di cartucce eccedenti quelle in denuncia (ma comunque non superiore a 200, per quelle da pistola, numero massimo di cui è consentito il trasporto) se le stesse venissero utilizzate lo stesso giorno in poligono. Non è chiaro, però, se tale interpretazione possa essere accettata da parte della autorità di Pubblica Sicurezza.

Detenzione di polvere da sparo

Lo stesso articolo 97 del regolamento TULPS consente di tenere in casa fino a 5 chilogrammi di polvere da sparo per la ricarica. Poiché la disposizione separa il riferimento alla detenzione di polvere da quello delle cartucce con la congiunzione ‘ovvero’, si è argomentato sul fatto che una cosa escluda l’altra: vale a dire che si possono detenere 5 chili di polvere da sparo oppure 1.500 più 200 munizioni cariche (significato disgiuntivo della congiunzione, tipico del linguaggio giuridico).

Probabilmente, l’intenzione del legislatore nel 1940 era per l’appunto quella di consentire alternativamente la detenzione della polvere o quella delle munizioni, in un’epoca in cui forse la maggior parte dei cacciatori preferiva ricaricare le cartucce a pallini da utilizzare per l’attività venatoria.

L’articolo 97 del regolamento TULPS consente di tenere in casa fino a 5 chilogrammi di polvere da sparo per la ricarica.

Anche questa disposizione crea numerosi problemi di interpretazione.

La soluzione più semplice sarebbe quella di stabilire un criterio di ragguaglio tra la quantità di polvere da sparo e le munizioni detenute. In altre parole, bisognerebbe stabilire quanta polvere da sparo si può detenere se si possiedono anche cartucce e viceversa.

Un criterio di questo genere esiste ma è applicabile solo agli esercizi di minuta vendita, non ai privati detentori. Utilizzare lo stesso principio per questi ultimi sarebbe una forzatura, perché il privato non è tenuto a rispettare le regole previste per armieri o fabbricanti.

In linea di massima, la prassi è quella di considerare cumulativamente i due limiti, di modo che, oltre alle cartucce cariche, si possano tenere anche fino a 5 chilogrammi di polvere da sparo. In generale, si regolano così gli uffici di Pubblica Sicurezza nei confronti dei tiratori sportivi di pistola, che detengono polvere da sparo per la ricarica e che denunciano anche la detenzione di cartucce cariche.

La licenza prefettizia

L’articolo 97 del regolamento TULPS, già più volte citato, afferma che possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza…, indicando poi i limiti di cui ci siamo già occupati. Già dalla lettura di questa disposizione è agevole comprendere che con la licenza è possibile derogare ai limiti sopra indicati.

E infatti lo stesso articolo citato, al comma 3, stabilisce che per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto a termini degli articoli 50 e 51 della legge, cioè del Testo Unico. L’articolo 51 stabilisce che la licenza in parola è permanente.

Pertanto, chi sia interessato a detenere un numero di munizioni o un quantitativo di polveri da sparo superiori a quello concesso dalla legge, ai fini tanto della detenzione quanto del trasporto (per esempio, per la partecipazione a gare), deve chiedere il rilascio della licenza prefettizia.

Con la circolare 20 ottobre 2006, numero 557/PAS/1418.10171(1), intitolata Detenzione di munizioni per arma corta – Limiti art. 97 Reg. TULPS, il Ministero dell’Interno ha impartito disposizioni ai prefetti, stabilendo il limite di 600 cartucce e imponendo ai richiedenti di dimostrare l’iscrizione a una sezione del Tiro a Segno Nazionale o a una associazione sportiva per la pratica del tiro, sempre che l’attività sportiva si svolga in un campo autorizzato dall’autorità di Pubblica Sicurezza. La licenza in parola, a norma della circolare 29 maggio 2006, menzionata nella circolare del 20 ottobre, può essere rilasciata anche ai periti balistici e a coloro che hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali ma, in tal caso, non ne è consentito il trasporto se non nei limiti di cui al regolamento del TULPS.

Da evidenziare che il Ministero dell’Interno con la sua circolare ha introdotto limitazioni non presenti nella legge, obbligando così i prefetti ad attenersi a linee applicative più restrittive di quelle che il buon senso e le specifiche circostanze potrebbero suggerire.

La detenzione da parte del collezionista

L’articolo 10 della legge numero 110/1975 stabilisce il divieto di detenzione del munizionamento da parte del collezionista di armi. Tale limite, ovviamente, si applica solamente alle armi in collezione, ragione di più per prestare particolare attenzione all’aggiornamento tempestivo della relativa licenza, mediante l’inserimento dei nuovi acquisti.

Volendo esaminare una situazione semplice, se un detentore-collezionista tiene in collezione un’arma in calibro 7,65 Parabellum e fuori collezione un’arma in 9×21 mm, può detenere queste ultime cartucce ma non le prime.

Può succedere, però, che ci siano armi nello stesso calibro in collezione e fuori collezione: per esempio, un’arma sportiva in .22 LR e un’arma in collezione nello stesso calibro. In questo caso, il collezionista non viola il divieto di detenzione del munizionamento previsto dal citato articolo 10, dato che le cartucce vengono tenute per l’utilizzo nell’arma sportiva e non in quella in collezione.

Il titolare di licenza di collezione che possa anche comprovare la capacità tecnica di maneggio delle armi può acquistare sino a 62 cartucce per una singola arma in collezione e consumarle in poligono entro 24 ore.

 

Con il decreto legislativo numero 104/2018, attuativo della direttiva europea 2017, è stata introdotta la seguente deroga, che è stata inserita nell’articolo 10 della legge numero 110/1975): Il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all’articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall’acquisto.

In sintesi, il titolare di licenza di collezione, che possa anche comprovare la capacità tecnica di maneggio delle armi (di cui è sicuramente in possesso, se titolare di una qualsiasi licenza di porto d’armi), può acquistare sino a 62 cartucce per una singola arma in collezione, che però deve consumare entro le 24 ore dall’acquisto per effettuare una “prova di funzionamento” dell’arma in collezione presso un “poligono autorizzato”.

6 thoughts on “Limiti e modalità di detenzione delle cartucce”

  1. Interessante la diffusione di queste informazioni, difficili da capire e interpretare leggendo le leggi e affini. Certo emerge quanta incapacità ci sia da parte di chi legifera di fare cose semplici e chiare che non diano adito a interpretazioni che diventano limitazioni a secondo di dove uno deve fare riferimento o a chi deve fare riferimento.

  2. in riferimento alla detenzione delle cartucce, non mi è ancora chiaro il numero massimo detenibile delle cartucce per fucili da caccia complessivamente tra palla unica o spezzate ovvero a pallini. Per esempio:
    posso detenere in denuncia:
    n. 200 calibro 9×21 (quindi per pistola)
    n.1000 in calibro .223 (carabina da caccia)
    n.500 in calibro 12 a palla unica (fucile da caccia)
    n.1500 in calibro 12 a pallini (fucile da caccia) di cui solo 500 denunciate e le 1000 no ???

    1. In linea di massima, ha ragione.
      I limiti massimi di cartucce previsti dalla legge (200 per pistola o rivoltella, 1500 per fucile da caccia) non sono derogabili. Per le cartucce a pallini è prevista l’esenzione dalla denuncia ma il totale deve sempre rimanere all’interno del limite sopra citato.
      Pertanto, se detengo già mille cartucce .223, posso tenere solo altre cinquecento cartucce calibro 12. Se detengo 1500 cartucce a pallini (indipendentemente dal fatto che siano tutte denunciate o solo cinquecento denunciate), non posso detenere neppure una cartuccia a palla calibro .223 o in qualsiasi altro calibro, perché supererei il limite di 1500.
      BM

  3. Materia complicata anche per chi ci lavora! Esempio pratico: possessore di revolver 38sp e 100 colpi e possessore di semiauto 9×21 e 100 colpi. Sono arrivatoal numero max DETENIBILE e denunciabile. Vado al poligono e li sparo tutti e 200 (quindi a casa non ho più munizioni). il giorno dopo acquisto una terza pistola cal 40 con relativi 100 colpi. La questura mi dice ok perchè posso denunciarli e detenerli in quanto la quantita delle precedenti pistole è zero. L’armiere mi dice che non posso acquistare altre munizioni se non diminuisco in denuncia gli altri colpi!

    1. L’armiere ha ragione se vuole dire che la denuncia deve essere aderente alla nuova situazione (non detengo più cartucce calibro 38 Sp. e 9×21, acquisto 100 cartucce 40 S&W). Sbaglia se afferma che prima devo modificare la denuncia e poi posso acquistare le cartucce calibro 40.
      Infatti, siccome la giurisprudenza ha chiarito che non occorre denunciare il decremento, cioè il consumo di munizioni, ma solo la variazione in aumento, nella situazione da Lei descritta avrebbe potuto continuare a consumare e riacquistare cartucce nei calibri già denunciati senza alcun problema. Avendo deciso di rifornirsi di un calibro diverso, dopo l’acquisto doveva recarsi in questura, in commissariato o dai carabinieri per aggiornare la denuncia (nel termine di 72 ore dall’acquisto). In questo caso, avrebbe dovuto denunciare solo le 100 cartucce calibro 40, precisando che non deteneva più cartucce negli altri calibri.
      Occorre, infatti, indicare la situazione effettiva nel momento in cui la denuncia viene presentata; questo perché la denuncia è una dichiarazione che si fa all’autorità, che deve essere veritiera al momento in cui viene presa in carico.

      1. Mi scusi ma si parla di detenzione o acquisto? Se il Sig.Paolo spara subito le 100 cartucce in cal. 40 nelle 72 ore dov’è la detenzione??? Se non vuole detenere cartucce in quel calibro ma solo in 38 e 9×21 perchè modificare la denuncia se l e quantità detenzione non cambia?

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