Aspetti legali e riflessi sulle attività sportive (con le armi) del Corona virus

Di Biagio Mazzeo (magistrato).

L’emergenza dovuta all’epidemia del Corona virus sta determinando il progressivo inasprimento delle misure di contenimento da parte delle pubbliche autorità.

Da ultimo, il governo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state disposte misure finalizzate, per l’appunto, a ridurre la diffusività della malattia, che – ricordiamolo – sebbene abbia un decorso benigno in oltre il novanta per cento dei casi, può causare (in un numero di casi percentualmente limitato ma non trascurabile in valori assoluti) complicanze respiratorie molto gravi, con esiti esiziali per una parte dei malati con tali complicanze, soprattutto se già affetti da altre patologie, debilitati o immunodepressi.

Analizziamo rapidamente il provvedimento governativa.

Anzitutto, si tratta di un provvedimento temporaneo, che cesserà efficacia il 3 aprile 2020 (fatta salva, ovviamente, la probabile proroga, se l’epidemia continuerà ad imperversare).

Il provvedimento in esame contiene una disciplina differenziata per le aree già colpite dall’epidemia (regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), rispetto al resto del territorio nazionale.

A prescindere da questa differenziazione, il DPCM contiene sia disposizioni cogenti (quindi da rispettare obbligatoriamente) sia “raccomandazioni”.

Per quanto riguarda le aree di contagio (cosiddetta “zona rossa”):

  • è fatto divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori individuati dal provvedimento;
  • è “raccomandato” alle persone che presentano sintomatologie da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 gradi di rimanere in casa, contattando telefonicamente il medico;
  • alle persone poste in quarantena o, comunque, risultate positive al virus è vietato uscire di casa;
  • sono sospesi eventi sportivi;
  • rimangono chiuse anche tutte le tipologie di centri sportivi, come palestre, piscine, centri termali etc.;
  • sono chiusi i comprensori sciistici;
  • sono sospese le attività didattiche a tutti i livelli, dalle scuole d’infanzia sino alle università;
  • sono sospesi concorsi ed esami di abilitazione
  • sono chiusi musei e centri culturali;
  • le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 del mattino alle 18;
  • gli esercizi commerciali di maggiori dimensioni (centri commerciali, supermercati) non possono rimanere aperti nei giorni festivi e prefestivi.

Nel resto del territorio nazionale le prescrizioni sono in parte identiche o simili.

In particolare:

  • sono sospesi convegni, manifestazioni, spettacoli (compresi cinema e teatri);
  • sono sospese tutte le attività ricreative che comportano assembramento di persone (scuole di ballo, sale giochi, bingo, discoteche etc.);
  • le attività motorie in genere, all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono permesse esclusivamente a condizione che sia possibile il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • devono chiudere musei e istituti di cultura;
  • attività commerciali e di ristorazione sono consentite ma con modalità tali da evitare assembramenti ed eccessiva vicinanza tra le persone;
  • competizioni sportive consentite a porte chiuse o, comunque, senza pubblico e con contrii sanitari;
  • l’attività delle scuole di ogni ordine e grado e delle università è sospesa su tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo;
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione (cd. “gite scolastiche”);
  • i luoghi di culto restano aperti ma con qualche precauzione;
  • vengono posti limiti all’accesso nei luoghi di cura di ogni genere per parenti, visitatori e accompagnatori, come pure nei luoghi di reclusione (sospese le visite ordinarie ai detenuti).

Sono previste disposizioni particolari, come già accennato in relazione alle “zone rosse”, per le persone positive al virus o in quarantena. Queste persone devono rimanere sostanzialmente “ai domiciliari”. Per persone anziane o affette da particolari patologie vi è solo la raccomandazione di non uscire e di evitare in particolare i luoghi affollati.

Seguono poi svariate raccomandazioni, come quella di lavarsi le mani spesso, di disinfettare i locali di lavoro e altre ancora già diffuse ampiamente nei giorni scorsi attraverso la stampa e le televisioni.

In sostanza, si tratta di un provvedimento-tampone, con il quale si cerca di limitare il più possibile l’afflusso di persone in luoghi confinati, con l’effetto, però, di bloccare totalmente o quasi l’attività didattica, quella sportivo-ricreativa e, in parte, anche le attività commerciali.

Per quanto riguarda la pratica sportiva del tiro a segno o del tiro dinamico, essa dovrebbe rientrare nel divieto generalizzato di svolgimento di competizioni sportive con pubblico. Si possono svolgere competizioni senza afflusso di pubblico e sono consentite anche le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, sempre a porte chiuse o all’aperto ma senza pubblico.

Per quanto riguarda l’attività di allenamento non agonistico, svolta da tiratori dilettanti, il provvedimento non se ne occupa e, di conseguenza, non è chiaro se essa rientri tra le attività ludico-ricreative sospese su tutto il territorio nazionali (come, ad esempio, scuole di ballo, sale bingo) oppure tra quelle rientranti tra le “attività motorie” svolte all’aperto, in palestre, centri sportivi etc.

In attesa di avere lumi in proposito dalle autorità preposte, sembra ragionevole pensare che l’allenamento in poligono possa proseguire, purché venga svolto (come del resto è normale che sia) rispettando le distanze di sicurezza tra i tiratori. Al fine di evitare qualsiasi rischio, sia di contagio sia di carattere legale, si dovrà evitare la presenza di visitatori e curiosi e quindi consentire la permanenza all’interno delle strutture solamente di tiratori ed istruttori, evitando comunque assembramenti nelle zone di attesa (nel caso fossero presenti più tiratori della capienza delle linee di tiro).

Sanzioni

Il DPCM non prevede espressamente alcuna sanzione, se non la “sospensione dell’attività”, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni che riguardano gli esercizi commerciali.

Siccome però si tratta di un provvedimento a tutela della salute pubblica, in mancanza di altre sanzioni, dovrebbe trovare applicazione la previsione dell’articolo 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’autorità). In base a tale disposizione, “la mancata osservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito […] con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206”.

Il riferimento all’arresto non deve trarre in inganno: in questo caso la parola “arresto” indica un tipo di pena non la misura precautelare dell’arresto (per esempio, in flagranza di reato). Pertanto, l’eventuale violazione di una o più disposizioni del DPCM, nella peggiore delle ipotesi, può portare a una denuncia diretta all’autorità giudiziaria, all’esito della quale, dopo lo svolgimento di un procedimento penale, potrebbe essere inflitta una pena, da individuare alternativamente tra l’arresto o l’ammenda.

Si deve escludere, pertanto, la possibilità che il contravventore possa essere immediatamente arrestato, anche se dovesse essere colto dalla polizia giudiziaria nel momento in cui commette l’illecito.

Evidentemente, il governo confida nell’adesione volontaria e spontanea alle prescrizioni da parte dei cittadini, non essendo dotata di intrinseca deterrenza la previsione di sanzioni così miti come quelle previste dall’articolo 650 del codice penale, soprattutto in relazione a un elevato rischio per la salute pubblica, che le eventuali violazioni potrebbero causare.

Effetti di eventuali violazioni sulle licenze in materia di armi

Com’è noto, tutte le licenze di polizia e, in particolare, quelle in materia di armi, come la licenza di porto di fucile per il tiro a volo, sono rilasciate e rinnovate sulla base di determinati requisiti soggettivi, il venir meno dei quali può anche determinare la revoca delle licenze già rilasciate.

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, negli articoli 11 e 43, prevede una serie di ipotesi ostative (cioè di casi in cui non è possibile ottenere o rinnovare la licenza), tra cui l’aver riportato condanna per determinati reati o l’essere stato dichiarato delinquente abituale.

Nessuna delle due disposizioni, però, considera ostativa la condanna (e tantomeno la semplice denuncia) per reati contravvenzionali, come quello previsto dall’articolo 650 del codice penale.

Tuttavia, l’articolo 11 citato consente all’autorità di negare il rilascio o il rinnovo della licenza “a chi non può provare la sua buona condotta”. Tale disposizione viene spesso utilizzata da prefetti e questori per negare la licenza anche sulla base di semplici denunce (quindi senza che il richiedente abbia già “riportato condanne”) e, addirittura, per violazioni costituenti contravvenzione (sono formalmente ostativi solamente i delitti).

Ne consegue che, anche il DPCM sul Corona virus potrebbe riverberare effetti su chi è titolare (o aspira a diventare titolare) di licenza di porto d’armi, perché l’eventuale denuncia per violazione del decreto-legge (o di ordinanze locali di sindaci, regioni), determinerebbe l’instaurarsi di un procedimento penale, con possibile perdita della “buona condotta”.

Di seguito il link della Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg

Biagio Mazzeo