Leggi e armi, le domande dei lettori. 08.08.21

Dott. Biagio Mazzeo (magistrato)

Quesito

Illustre Dott. Mazzeo, sono un cittadino che frequenta poligoni di tiro, campi di dinamico sportivo e in passato ho anche avuto il PDA da difesa. Conosco discretamente armi, fondine e norme di sicurezza. Mi capita ogni tanto al bar di far caso alle armi che portano le guardie giurate, così come anche le loro fondine. Negli anni mi è capitato di vedere un paio di casi in cui le fondine impiegate in servizio da costoro erano a dir poco ridicole, cioè una tipo universale tipo da giocattolo soft air portata ad altezza coscia. Un altra molto simile, sebbene di marca, portata al fianco, ma entrambe private di qualunque sistema di fermo, laccio o ritenzione dell’arma. So che quei modelli in origine ne hanno. Tra l’altro tenute ben lasche al loro interno. In pratica sembrano facilissime da rubare soprattutto in locali affollati. Fondine che in corsa o movimento rischiano di far cadere le pistole in poligono e al campo di tiro ce le vietano, anzi non possiamo usarle neanche in gara, ce le controllano. Non credo che la cosa sia tollerata nelle forze armate, vorrei sapere se esiste una legge o un regolamento che li obblighi a portare le armi in maniera sicura. Visto che sembrano un invito ad essere rubate e che almeno non se le perdano camminando per strada o sedendosi al bar…

Risposta

Gentilissimo lettore, ovviamente non posso conoscere tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia ma non mi risulta che esista una norma specifica circa le modalità sicure di porto delle armi, se non nei regolamenti delle forze di polizia (che, però, di regola riguardano solo il porto in uniforme). L’articolo 20 della legge n. 110/1975 impone ai detentori la massima diligenza nella custodia ma, anche leggendo le numerose sentenze in materia, sembra assodato che tale disposizione riguardi la custodia in casa o in altro luogo e non certamente quando l’arma viene portata. Questo non significa che in caso di perdita o di sottrazione dell’arma da parte di chi la stava portando non si vada incontro all’accusa di negligente detenzione, con le conseguenze penali e amministrative del caso. Esistono svariati casi di denuncia per omessa custodia, per l’avere distrattamente abbandonato l’arma da caccia, per esempio, sul tettuccio della propria autovettura o per strada. In questi casi, però, non si risponde delle modalità di porto inidonee ma del fatto di avere temporaneamente collocato l’arma in un determinato luogo e di avervela abbandonata incustodita. Non mi risultano, invece, sentenze di condanna per casi di ​furto o smarrimento di arma portata con fondine inidonee o comunque con modalità poco accorte. L’argomento meriterebbe certamente un intervento del legislatore per disciplinare le modalità sicure di porto delle armi, essendo assurdo che si possa essere sanzionati per non avere adottato adeguate misure di sicurezza per la custodia in casa e che, al contrario, si possano portare armi in fondine approssimative o, addirittura, infilate nella cintura dei pantaloni, senza che possa essere mossa alcuna contestazione. Al momento, però, le cose stanno in questo modo. Da parte mia trovo assurdo che un titolare di porto d’armi spenda cifre consistenti per l’acquisto di un’arma da difesa e che, poi, pretenda di andare in giro con una fondina da pochi euro, priva di mezzi di ritenzione, spesso di modello non specifico e non compatibile con la specifica arma portata. Chiaramente, se si verifica il furto o lo smarrimento di un’arma, se ne deve fare immediata denuncia all’autorità, per non andare incontro al reato previsto dall’articolo 20, comma 3, della legge n. 110/1975; e questo indipendentemente dalle cause o circostanze del furto o dello smarrimento.